Seleziona una pagina
Regolamento Europeo sull’ Artificial Intelligence Act

Regolamento Europeo sull’ Artificial Intelligence Act

Noi “comuni” utilizzatori di App, Piattoforme e Strumenti vari di Intelligenza Artificiale, valutiamo, giustamente, le performance dello strumento in base alle finalità per cui lo abbiamo attivato e al nostro grado di utilizzo; da qui inizia il nostro giudizio più o meno meritevole. Ci siamo chiesti però perchè la maggior parte di questi strumenti di AI ha origine negli USA o comunque fuori dalla Comunità Europea? Una delle risposte potrebbe essere che nel “bene o nel male” siamo una Comunità “Regolamentata..”. Ci si chiede Troppo? Troppo poco? Inoltre:

  • Quanto il GDPR e AIAct frenino gli investimenti di grandi gruppi (o promettenti StartUp) alle quali, per definizione, non piacciono i mercati eccessivamenti regolamentati in quanto i paletti imposti (per la salvaguarda di quella privacy della quale ci ricordiamo a fasi alterne) rappresentano un ostacolo a chiunque voglia fare sviluppo/business/finanza..? Di seguito riporto un breve calendario circa le tappe dell’ AI Act entrato in vigore da quest’anno (fonte Acimall): L’AI Act dell’Unione Europea introduce una regolamentazione per l’intelligenza artificiale, classificando i sistemi in base ai rischi e imponendo requisiti specifici per garantire trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti umani.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 12 luglio scorso, entra in vigore a partire dal 2 agosto il Regolamento Ue 2024/1689, meglio conosciuto come AI Act. Secondo quanto comunicato dal Parlamento europeo, obiettivo del Regolamento è «proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l’innovazione e assicurando all’Europa un ruolo guida nel settore».

Alla base del Regolamento, esito del lavoro pluriennale dei tavoli di lavoro europei, vi è infatti la necessità di trovare un bilanciamento tra la promozione dell’innovazione e dello sviluppo digitale, che inevitabilmente coinvolge e coinvolgerà sempre più le tecnologie legate all’intelligenza artificiale, e la necessità di regolamentare questo strumento in rapido sviluppo, per garantire la sicurezza dei dati e la tutela dei diritti fondamentali. Il testo prevede quattro livelli di rischio secondo cui suddividere le applicazioni IA: minimo, limitato, alto e inaccettabile. Tra gli impieghi vietati si trovano le tecnologie per manipolare i comportamenti delle persone, la sorveglianza biometrica, la raccolta massiccia e illimitata di foto di volti da internet, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o a scuola, i sistemi di punteggio sociale o la polizia predittiva, per i quali i divieti scatteranno già a partire dall’inizio del 2025.

Inoltre, tra i molti aspetti affrontati dal Regolamento, una delle novità stabilite dal testo è l’attivazione di misure a supporto dell’innovazione e in particolare delle PMI, comprese le start-up, con l’obiettivo di supportarne la crescita affinché esse possano sviluppare in autonomia i propri sistemi di IA. Nell’ottica degli adempimenti alle nuove regole, l’entrata in vigore dell’AI Act può comportare anche delle sfide, in termini dei costi da sostenere per soddisfare un lungo elenco di requisiti a garanzia della sicurezza del sistema.

Prossimi passi operativi:

  • 2 febbraio 2025: le pratiche vietate di intelligenza artificiale devono essere ritirate dal mercato.
  • 2 maggio 2025: saranno pronti i codici di condotta.
  • 2 agosto 2025: I Gpai (sistemi di intelligenza artificiale per scopi generali) devono conformarsi alle nuove regole. Dovrà essere istituita una struttura di governance (Ufficio AI, Comitato europeo per l’intelligenza artificiale, autorità nazionali di vigilanza del mercato, ecc.).
  • 2 febbraio 2026: la Commissione Ue adotterà un provvedimento attuativo recante disposizioni dettagliate che stabiliscono un modello per il piano di monitoraggio post-commercializzazione e l’elenco degli elementi da includere nel piano.
  • 2 agosto 2026: diventano applicabili tutte le norme dell’AI Act, compresi gli obblighi per i sistemi ad alto rischio definiti nell’allegato III (elenco dei casi d’uso ad alto rischio). Gli Stati membri assicurano che le loro autorità competenti abbiano istituito almeno un ambiente di sperimentazione normativa operativa sull’IA a livello nazionale.
  • 2 agosto 2027: si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio definiti nell’allegato I (elenco delle norme di armonizzazione dell’Ue)

Anitec-Assinform (associazione confindustriale delle aziende di information and communication technology) ha pubblicato un policy paper che descrive in modo dettagliato i contenuti dell’AI Act e gli adempimenti delle imprese, fornendo indicazioni ed esempi per la sua corretta applicazione.

Ricordiamo che l’AI Act ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’adozione di un’intelligenza artificiale centrata sull’uomo, affidabile e in linea con i valori europei, garantendo un alto livello di tutela per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali. Si inserisce in un quadro più ampio di politiche dell’Unione Europea volte a incentivare l’innovazione, ridurre il carico normativo per le PMI e rafforzare la fiducia nell’IA attraverso un approccio basato sul rischio.

INDUSTRIA 4.0: Strategia e non solo Tecnologia

INDUSTRIA 4.0: Strategia e non solo Tecnologia

INDUSTRIA 4.0: Strategia e non solo Tecnologia

Terminata una breve esperienza in una piccola azienda meccanica che ha visto, negli ultimi 2 anni forti investimenti in quella che viene definita Tecnologia abilitante I4.0. In questo breve percorso, improntato sulla definizione di Strategie commerciali, mi sono reso conto come la sequenza delle “procedure” (specchio dell’importanza data alle diverse fasi) sia stata invertita: prima si è investito in tecnologia e poi si è cercato di adattare la #Strategia all’informatica e ai processi di digitalizzazione aziendali. Purtroppo non è l’unico caso nel quale si pensa che la #Tecnologia sia la soluzione ai problemi che l’azienda affronta quotidianamente. Tecnologia senza creazione di #Valore è fine a se stessa, #Tecnologia senza una Visione strategica a monte, rappresenta una illusione.

La #digitalizzazione dei #Processi fatta senza una Strategia a monte, rischia di industrializzare le inefficienze…

MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI

MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI

MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI

Girando tra gli stand del #MecSpe e parlando con alcuni Imprenditori, ho potuto constatare come sarebbe necessario apportare in molte Aziende un Modello strutturato che prenda in considerazione le Persone, i Processi, le Tecnologie. E’ evidente che oggi molti sforzi e investimenti sono indirizzati verso la tecnologia che ha un forte impatto sulla forza lavoro e sul modo di lavorare, favorendo la cooperazione tra reparti che prima operavano a compartimenti stagni, ma non dobbiamo dimenticare che la tecnologia può aiutare a fare molto di più e meglio quello che gli chiediamo, quindi, se lavoriamo in maniera “inefficiente..”, sarà tutto amplificato… Si dovrà operare in maniera “predittiva” cercando di prevedere, quanto più possibile, il risultato reale del lancio di un nuovo prodotto/servizio. Dobbiamo cercare di percepire il Modello Comportamentale, ovvero capire come quel prodotto/servizio si comporterà e agire a ritroso sui Processi. La tecnologia, attraverso i modelli 3D, copie digitali e altro.., aiutano tantissimo nel perfezionare il prodotto, ma quello che necessità, sempre di più, è anticipare, in maniera predittiva, il “Comportamento” così da agire sulla qualità, efficienza ed economicità di quanto si porta sul mercato.

FACILITARE IL CAMBIAMENTO

FACILITARE IL CAMBIAMENTO

Se nell’era dell’innovazione 4.0 le tecnologie sono importanti, i veri fattori abilitanti sono le #persone con le loro competenze e con la managerialità che dovrebbero avere alcune figure in grado di analizzare i big data per trasformarli in azioni e piani strategici utili ai fini aziendali. La capacità di adattamento a contesti in rapida evoluzione, così come altre caratteristiche (intuito, creatività, capacità gestionali, ecc…) sono una parte di quelle #soft skills che le macchine di certo non possiedono. Per questo, sarà necessario, con la stessa forza d’urto e con la stessa determinazione, finanziare una importante attività di formazione professionale in grado di dare un senso a questa nuova era tecnologica aziendale. Specializzazione diffusa potrebbe voler dire per molte aziende, risparmiare su compensi ad alcune figure professionali sovra-pagate solo per la scarsità dell’offerta e non per le reali capacità lavorative. Anche in questo, purtroppo, la #Germania ci insegna che un percorso del genere andava avviato simultaneamente alla spinta al rinnovamento tecnologico portato avanti non per il capitale umano, ma per la sola capacità delle macchine di produrre con nuova tecnologia.

Google Translate