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Strategia Commerciale e Marketing per evitare e/o gestire una Crisi D’Impresa

 L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., in vigore dal 16.3.2019, secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.                                                                                                                             L’obbligo della istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riguarda quindi tutte le società siano esse di capitali o di persone (queste ultime sia in contabilità ordinaria che semplificata) le quali dovranno quindi dotarsi di strumenti necessari al fine di anticipare situazioni di crisi o d’insolvenza e di preservare e garantire la continuità aziendale.

L’art. 377, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza anche esso in vigore dal 16.3.2019,così come modificato dai correttivi, ha stabilito che l’istituzione di appositi assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori i quali dopo aver istituito tali assetti hanno l’obbligo di valutarne l’adeguatezza nonché di esaminare i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti..

Riassumendo, siccome la gestione societaria spetta agli amministratori, è dovere dei medesimi istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società che sia idoneo a consentire il tempestivo rilevamento di una situazione di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale e – qualora l’azienda sia già in uno stato di crisi – i medesimi amministratori debbono anche attivarsi ricorrendo agli strumenti previsti dall’ordinamento per il recupero della continuità aziendale.

Di conseguenza, nel caso in cui non ottemperano ai suddetti obblighi, risponderanno con tutto il loro patrimonio nei confronti della società dei soci e dei creditori sociali.

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